Approfondimenti

Accesso agli atti amministrativi: forme e modi per procedere

VARIE TIPOLOGIE DI ACCESSO AGLI ATTI

L’istituto dell’accesso agli atti amministrativi è disciplinato dalla Legge n. 241-1990, sul procedimento amministrativo, cosi come modificato dalla legge n.15/2005.

Trattasi di un mezzo che corrobora il concetto di trasparenza e partecipazione del cittadino alla pubblica amministrazione.

Oltre alla suddetta forma di accesso agli atti, ne esistono altre tipologie, anch’esse volte a garantire l’imparzialità e la trasparenza negli enti pubblici.

In particolare, l’accesso civico e l’accesso civico generalizzato disciplinato dal d.lgs n. 33-2013, modificato dal d.lgs n.97 del 2016 (rectius normativa sulla trasparenza nella Pubblica Amministrazione).

L’oggetto dell’accesso, può essere ogni atto previsto dalla legge n. 241-1990 artt. 22 e ss.

Tale richiesta può essere negata per determinati atti, come ad esempio, quelli coperti dal segreto di stato o atti tributari, etc.

Legittimazione ad agire

L’istanza deve essere presentata da soggetto legittimato ad agire in forza di un interesse attuale, concreto e personale sussistente, per costante giurisprudenza, al momento della richiesta di accesso, che potrà essere formale e/o informale.

Nel caso di richiesta formale di accesso agli atti (ossia, allorquando siano presenti controinteressati, titolari di un diritto alla riservatezza di dati sensibili), tale istanza deve essere scritta, motivata e rivolta al responsabile del procedimento, mentre nel caso di richiesta informale (controinteressati assenti), in breve, è sufficiente che sia identificabile il richiedente.

La p.a. destinataria della richiesta è quell’organo che detiene i documenti e/o atti di cui si chiede l’accesso.

La risposta della P.A.

A fronte di tale richiesta la p.a. interessata, generalmente entro 30 giorni, potrà decidere se:

– accogliere la richiesta, permettendo l’accesso agli atti, consistente nella esibizione dell’atto o nel rilascio di una copia;

– rimanere silente non rispondendo alla richiesta, un tipo di silenzio equiparabile a diniego della domanda;

– rigettare espressamente la richiesta, negando cosi l’accesso agli atti.

Ricordo al difensore civico

Nell’ipotesi di silenzio-diniego o rigetto espresso della domanda di accesso agli atti, il richiedente potrà ricorrere al difensore civico e/o alla commissione di accesso, od in alternativa, entro 60 giorni, potrà ricorrere al TAR territorialmente competente o proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Nel caso di ricorso al difensore civico, l’amministrazione resistente sarà tenuta obbligatoriamente a rispondere nel seguente modo: negando nuovamente l’accesso, oppure accogliendo la richiesta, ma non potrà rimanere inerte.

Il Ricorso al TAR

Conseguentemente, con il ricorso al TAR, per il quale sussiste una giurisdizione esclusiva (estendibile ai diritti soggettivi), si applicherà una procedura giudiziale accelerata ( ovvero in camera di consiglio, secondo quanto previsto dal codice del processo amministrativo, ex D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104), pertanto, nell’ipotesi di accoglimento della domanda, il g.a. ordinerà alla p.a. resistente, l’esibizione del documento richiesto.

Detto ciò, diversamente dal classico caso di accesso agli atti ex art.22 legge n.241-1990,  l’accesso civico riguarda tutti gli atti che devono essere obbligatoriamente pubblicati dalla p.a. generalmente sul proprio sito web.

Tale richiesta formale e/o informale, non deve essere necessariamente motivata, e va presentata attraverso un format messo a disposizione sul sito web istituzionale della p.a. ricevente.

Orbene, nel caso di accoglimento della richiesta, la p.a. sarà tenuta a pubblicare sul proprio sito web l’atto o il documento oggetto dell’istanza.

Il riesame della domanda

In caso contrario, nell’ipotesi di rigetto o silenzio rispetto all’istanza, l’interessato potrà chiedere un riesame della stessa, al responsabile alla trasparenza e corruzione (es. i RTC, per gli enti locali sono i dirigenti di ruolo, per la scuola i dirigenti degli USR e cosi via).

Infine, relativamente all’accesso civico generalizzato (Freedom of Information Act), esso riguarda ogni atto o documento ulteriore rispetto a quello oggetto di pubblicazione obbligatoria, che segue le stesse modalità e requisiti previsti per l’accesso civico di cui sopra.

Alla luce di tanto, certamente si può dire che, con tali istituti il legislatore si impegna a contrastare quei fenomeni purtroppo sempre più dilaganti di corruzione nella p.a..

In tal modo si trasforma l’ente pubblico in una cd. “casa di vetro”, volendo cosi slatentizzare modi e forme di partecipazione del cittadino alla p.a. e potenziando un concetto sancito a livello costituzionale, ovvero quello della trasparenza nella pubblica amministrazione.

Avv. Fedele Ercolano

Studio Legale “Il Mio Diritto”

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