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Separazione e divorzio ai tempi del Coronavirus: cosa accade se il coniuge non paga gli alimenti?

Pagamento dell’assegno di mantenimento ai tempi del coronavirus e l’introduzione di procedimenti di modifica delle condizioni per ragioni di urgenza.

Come noto, con il D.L. n. 12 del 8.04.2020 è stata rinnovata la sospensione delle udienze civili fino all’11 maggio 2020, salvo urgenze indifferibili.

Nel corso di questo c.d. periodo cuscinetto, pertanto, la stragrande maggioranza delle udienze rimane sospesa e con essa la sete di giustizia dei cittadini.

Ma cosa accade se il coniuge separato o divorziato non paga gli alimenti in piena epidemia da coronavirus ed in piena sospensione dell’attività dei Tribunali?

A parer di chi scrive, la richiesta degli alimenti, assegno di mantenimento o assegno divorzile, potrebbe essere esclusa dalla sospensione dovuta al coronavirus.

Infatti, l’inadempimento dell’obbligo di pagamento di assegni di mantenimento o alimentari, costituisce anche una condotta penalmente rilevante ex art. 388 e 570 bis c.p. , ergo, ne discende una trattazione urgente, in ambito civile di tali cause anche in tempo di pandemia da Covid19.

Il coniuge separato o divorziato, onerato del pagamento dell’assegno di mantenimento, non può limitarsi a sospendere il pagamento o ridurre l’entità degli alimenti, nemmeno in un periodo di emergenza economica e sanitaria, come quello che stiamo attraversando.

Tutt’al più, egli potrebbe ricorrere al Giudice per chiedere la riduzione dell’obbligo impostogli, dando prova che l’emergenza abbia determinato una contrazione dei suoi redditi, con conseguente impossibilità totale o parziale di assolvere all’obbligo di mantenimento.

In linea generale, si dovrebbe ricorrere all’applicazione dell’istituto dell’ “impossibilità sopravvenuta non imputabile al debitore” prevista dagli artt. da 1256 a 1258 del Codice Civile.

Come provare l’impossibilità di pagare l’assegno di mantenimento o di divorzio durante la pandemia da Coronavirus?

Chiaramente, incombe uno specifico onere della prova sul coniuge onerato.

Egli non potrà limitarsi ad invocare le limitazioni imposte dalla normativa emergenziale alle attività produttive o alla libertà di circolazione delle persone.

Dovrà, invece, provare in concreto che le misure restrittive dovute alla pandemia da Coronavirus abbiano ridotto la sua capacità economica a tal punto da non poter adempiere i suoi obblighi.

Contestualmente occorrerà verificare le capacità economiche dell’altro genitore beneficiario di assegno di mantenimento o divorzile ( es. per un lavoratore dipendente, la cassa integrazione, per un lavoratore autonomo, la diminuzione del fatturato, e cosi via).

Diversamente, alla luce di una consolidata tesi restrittiva della giurisprudenza, secondo cui, lo stato di bisogno dei figli minori è sempre presunto, in quanto incapaci di produrre reddito ( vedasi recente, Cassazione penale, sentenza n.10422/2020), la situazione diventa più complicata, per ciò che riguarda il mancato o parziale mantenimento dei figli dei genitori separati.

In tal caso, per la revisione del quantum di alimenti da versare per i figli minori e per essere esonerati da ogni tipo di responsabilità civile e penale, sarà complicato provare a favore del genitore obbligato, un vero e proprio stato di indigenza economica, ovvero una situazione incolpevole di assoluta indisponibilità di introiti sufficienti a soddisfare le esigenze minime di vita dei figli minori.

Anzi, lo stato di bisogno e l’obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori non vengono meno, anche quando al mantenimento dei figli minori o inabili provveda in via sussidiaria l’altro genitore o terzi, ex art.316 bis cod.civ. (es.i nonni, etc). 

Tali questioni, possono oggi diventare drammaticamente più frequenti e colpire soprattutto i padri separati.

Per tali ragioni si auspica un rapido intervento economico e normativo a sostegno di queste famiglie, onde evitare conseguenze irreparabili.

Cosa fare per evitare di incorrere in errore?

In conclusione, fermo restando, quanto appena detto, il genitore separato in difficoltà economiche, per far fronte alle problematiche di cui sopra dovrebbe:

1) ove possibile concordare con l’altro genitore-coniuge separato una sospensione o riduzione del mantenimento già stabilito in sede di separazione o divorzio: ciò significa la sottoscrizione di un accordo tra i coniugi separati o divorziati che dovrà poi essere autorizzato e/o omologato dal tribunale competente;

2) qualora non fosse possibile un accordo, depositare un ricorso in tribunale per un provvedimento d’urgenza che autorizzi la riduzione o sospensione del mantenimento per il tempo di durata della nuova condizione reddituale.

Si badi bene: la situazione andrà sempre valutata caso per caso!

Pertanto, il consiglio è di rivolgersi sempre al proprio Avvocato di fiducia specializzato in pratiche di Separazione e Divorzio e di evitare una “giustizia-fai-da-te” che potrebbe solo peggiorare le cose.

Avv. Fedele Ercolano

Studio Legale “Il Mio Diritto”

Consulenza ed Assistenza Legale Civile, Penale, Lavoro e Previdenza