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ricettazione Il Mio Diritto

Ricettazione: Danno di Tenue Entità

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Il legislatore, nella formulazione del 648 c.p. ha inteso punire severamente chiunque, al fine di procurare a se o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

L’intento è chiaro: punire chiunque tenti di ricevere un beneficio da un reato commesso da altri. Tuttavia, al fine di graduare con equità la sanzione penale, il secondo comma del 648 c.p. prevede un’attenuante speciale laddove il danno sia di tenue entità. È compito del giudicante, sulla base degli elementi forniti nel corso del dibattimento, valutare la sussistenza dei presupposti ai fini della concessione di suddetta attenuante.
Il quesito a cui la giurisprudenza ha tentato di rispondere compiutamente è se il 648 comma 2 c.p.,possa concorrere con la contestuale concessione delle attenuanti generiche, in modo da comportare una duplice attenuazione della pena.
Sull’argomento, la S.C. precisa che il secondo comma del 648 c.p. permette al giudice di adeguare la pena al fatto concreto, mentre la concessione delle attenuanti generiche trova fondamento laddove l’imputato sia meritevole di particolare indulgenza.
Non solo, a discrezione del giudice, medesimi elementi possono essere utilizzati per una doppia valutazione, “purché sia rispettato il criterio di utilizzazione secondo speciali finalità di ciascuna attenuazione”.

Avv. Alessandro Gammieri