Quando una Pubblica Amministrazione o un ente pubblico non adempie spontaneamente a una sentenza di condanna o a un provvedimento esecutivo, il creditore può attivare il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione forzata. Si tratta di una procedura speciale, alternativa rispetto ai tradizionali strumenti esecutivi civili, ideata per garantire l’effettivo rispetto delle decisioni giudiziarie contro le amministrazioni pubbliche. Il giudizio di ottemperanza rappresenta una via più rapida ed efficace per il recupero dei crediti nei confronti della P.A., evitando la complessità dei pignoramenti forzati. Tuttavia, per avvalersene, è necessario soddisfare precisi requisiti e seguire una procedura rigorosa.
Cos’è il giudizio di ottemperanza e quando si utilizza
Il giudizio di ottemperanza consente di ottenere l’esecuzione concreta di una sentenza inoppugnabile nei confronti della Pubblica Amministrazione o di enti pubblici inadempienti. Oltre alle sentenze emesse dal giudice amministrativo, possono essere eseguiti anche provvedimenti del giudice ordinario, come decreti ingiuntivi non opposti, purché passati in giudicato. Questo strumento è particolarmente utile per le imprese e i cittadini che vantano crediti contro enti pubblici e che, diversamente, dovrebbero affrontare lunghe e complesse procedure di pignoramento. Grazie al giudizio di ottemperanza, il creditore può ottenere non solo l’esecuzione forzata, ma anche sanzioni pecuniarie a carico della P.A. inadempiente e, se necessario, la nomina di un commissario ad acta.
I requisiti per proporre il giudizio di ottemperanza
Per avviare un giudizio di ottemperanza, è necessario che l’esistenza del credito sia stata accertata in via definitiva da una sentenza o da un provvedimento equipollente. Inoltre, devono essere rispettate alcune condizioni fondamentali:
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La sentenza o il decreto devono essere notificati sia per il passaggio in giudicato che per l’esecuzione.
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Devono essere trascorsi almeno 120 giorni dalla notifica senza che vi sia stato adempimento.
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Occorre acquisire un’attestazione di passaggio in giudicato o di mancata opposizione.
Non è più obbligatorio inviare una diffida preventiva all’ente inadempiente, ma occorre notificare il ricorso all’amministrazione resistente e a tutte le altre parti del giudizio originario. Senza questi presupposti, il giudizio di ottemperanza non può essere validamente proposto.
La procedura da seguire per il giudizio di ottemperanza
Una volta verificati i requisiti, il ricorso deve essere notificato e iscritto a ruolo presso il TAR competente entro 15 giorni dalla notifica. Al momento dell’iscrizione è necessario:
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Pagare il contributo unificato di €300, salvo specifiche esenzioni (es. decreti Pinto).
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Depositare la nota di iscrizione a ruolo e l’istanza di fissazione dell’udienza camerale, pena la perenzione del ricorso.
Se il giudice accoglie il ricorso, ordinerà all’ente di adempiere entro un termine prestabilito, stabilendo eventuali penalità pecuniarie (astreintes) per il ritardo nell’esecuzione. Questa modalità fornisce un’efficace pressione sulla Pubblica Amministrazione, incentivandola a pagare tempestivamente quanto dovuto.
Le conseguenze in caso di ulteriore inadempimento della P.A.
Se l’amministrazione continua a non adempiere nonostante l’ordine del giudice, viene nominato un commissario ad acta, che si sostituisce all’ente per realizzare l’esecuzione forzata. Il commissario ha il compito di porre in essere tutte le attività necessarie per garantire al creditore il soddisfacimento del suo diritto. Inoltre, le astreintes previste comportano l’applicazione di sanzioni pecuniarie giornaliere a carico della Pubblica Amministrazione, aumentando progressivamente il suo debito. Il giudice amministrativo, oltre a garantire l’esecuzione del titolo, si pronuncia anche sulle spese processuali, ponendole solitamente a carico dell’ente inadempiente. L’intervento del giudizio di ottemperanza si rivela, quindi, uno strumento estremamente utile e potente per recuperare crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione.