Approfondimenti
differenze retributive

Differenze Retributive: come recuperarle evitando la prescrizione.

differenze retributiveDifferenze Retributive: cosa fare quando non si è pagati correttamente dal proprio datore di lavoro? Facciamo un po’ di chiarezza.

La retribuzione è il corrispettivo dell’effettiva prestazione fornita dal lavoratore subordinato a favore del datore di lavoro.

La Costituzione Italiana, al primo comma dell’art. 36, stabilisce in modo molto chiaro il diritto del lavoratore a percepire “…una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.”
Molto spesso, però, ci si scontra con una realtà ben distante dalle linee guida dettate dalla nostra Carta Costituzionale che genera differenze retributive di diversa natura a favore del lavoratore.
La maggior parte delle cause di lavoro che affollano i Tribunali italiani riguardano, infatti, richieste di condanna al pagamento delle differenze retributive maturate dai lavoratori nei confronti del proprio datore di lavoro.
A tal proposito, è bene sapere che ciascun lavoratore ha diritto a percepire una retribuzione parametrata al lavoro effettivamente svolto e ciò a prescindere da quanto indicato all’interno del contratto di lavoro o delle buste paga rilasciate mensilmente dall’azienda anche se firmate.
Pertanto, qualora un lavoratore dipendente abbia svolto mansioni superiori, lavoro straordinario, festivo, non abbia percepito nella giusta misura 13ma o 14ma mensilità, scatti di anzianità, non abbia goduto di almeno 26 giorni di ferie annui o peggio ancora non abbia percepito per intero il TFR, ha diritto a richiedere il pagamento di tutte le differenze retributive maturate in corso di rapporto di lavoro.
Per poter aver ragione in un eventuale giudizio, il lavoratore dovrà semplicemente provare con testimoni e documenti come si sono svolti i fatti.
Di contro il datore di lavoro, per opporsi validamente alle richiesta del suo dipendente, dovrà dimostrare di aver pagato tutte le retribuzioni nella misura dovuta, allegando copie di assegni, bonifici e ricevute di pagamento.
Insomma, egli non potrà limitarsi a depositare in giudizio buste paga e fogli presenza firmati dal lavoratore, ma dovrà concretamente provare ciò che in esse è indicato.

La Retribuzione Minima Contrattuale.
Il minimo contrattuale non è altro che la retribuzione minima dovuta al lavoratore, la cui entità è fissata sulla base di quanto stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di categoria.
Per comprendere, dunque, qual è il minimo contrattuale spettante bisognerà prima di tutto capire quale contratto collettivo è applicabile al caso di specie e successivamente determinare il minimo spettante in base a qualifica e mansioni concretamente svolte.
Su tali basi sarà poi possibile calcolare “per differenza” quella parte di retribuzione spettante e non corrisposta.

La Prescrizione dei crediti da lavoro.
Di regola, tutti i crediti di natura retributiva sono soggetti a prescrizione estintiva quinquennale ex art. 2948 c.c.
La prescrizione decorre in corso di rapporto di lavoro qualora il dipendente abbia diritto, in caso di licenziamento, alla reintegra di cui all’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.
Negli altri casi, invece, il termine quinquennale di prescrizione inizia a decorrere al termine del rapporto di lavoro o dalla data di cessazione di ogni singolo rapporto lavorativo qualora tra le parti si succedano più rapporti di lavoro.
Discorso a parte va fatto con riguardo al Trattamento di Fine Rapporto. 

Il diritto a percepire il TFR nasce con la cessazione del rapporto di lavoro ed è, pertanto, soltanto a partire da tale date che andranno calcolati i 5 anni di prescrizione.
Per evitare brutte sorprese è sempre opportuno muoversi tempestivamente inoltrando una raccomandata a/r di messa in mora alla propria azienda indicando nella comunicazione tutte le voci retributive dovute e non corrisposte.
Nel caso la proposta di accordo bonario non sia accettata dall’azienda, non rimane che rivolgersi al Giudice del Lavoro competente per instaurare una vera e propria causa di lavoro per differenze retributive grazie all’ausilio di un Avvocato specializzato in materia di diritto del Lavoro.

     Avv. Ferdinando D’Ambrosio

     Studio Legale “Il Mio Diritto”

     Consulenza ed Assistenza Legale Civile, Penale, Lavoro e Previdenza

     Gruppo “New-d Economy”