Approfondimenti

Asilo politico e Protezione internazionale : cosa prevede la legge

CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE?

Può fare domanda lo straniero che intenda chiedere protezione dallo Stato italiano perché fugge da persecuzioni, torture o dalla guerra, anche se ha fatto ingresso in Italia in modo irregolare ed è privo di documenti.
Il richiedente dovrà motivare nella domanda le circostanze di persecuzione o danno grave che ne hanno motivato la fuga.
Gli agenti di questa persecuzione o danno grave possono essere lo Stato, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte del suo territorio o soggetti non statuali qualora lo Stato, o chi lo controlla, non vogliano fornire protezione alla vittima di persecuzione o danno grave.

Termini per la presentazione della domanda

Non ci sono termini di tempo per la presentazione della domanda.

Ecco, secondo dati pubblicati dal Ministero dell’Interno, quali sono le nazioni di provenienza dei richiedenti asilo in Italia: Bangladesh, Nigeria, Pakistan, Senegal, Mali, Gambia, Ucraina, Costa D’Avorio, Guinea, Eritrea, Ghana. Marocco, El Salvador, Georgia, Venezuela, Iraq, Somalia, Tunisia, Camerun, Kosovo, Albania, Egitto, Perù, Turchia, Sri Lanka.

Dove presentare la domanda di protezione internazionale

La domanda deve essere presentata presso la Polizia di frontiera o la Questura, che non necessariamente deve essere quella di frontiera, ma può essere quella nella quale il richiedente intende avere domicilio.
La Questura rilascia un documento che certifica la richiesta e la data dell’appuntamento per la verbalizzazione.

La domanda sarà verbalizzata dai funzionari di polizia utilizzando un modello, detto C3, che contiene molte informazioni di carattere anagrafico e poche domande sulle cause che hanno spinto il richiedente ad allontanarsi dal proprio paese e chiedere protezione.

La domanda non può essere respinta dalla Questura

Se lo straniero è in possesso di passaporto dovrà consegnarlo alla Polizia, con quattro foto, il domicilio eletto (dovrà consegnare quindi la dichiarazione di ospitalità e relativi documenti, contratto d’affitto o rogito e documento d’identità dell’ospitante) e sarà sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.
In caso il richiedente non possegga il passaporto poiché era pericoloso per lui rivolgersi al proprio governo, situazione non insolita tra i richiedenti asilo politico, può essere utile produrre al momento della domanda un certificato anagrafico, la carta d’identità del proprio paese, che, se ai sensi della legge non possono sostituire il passaporto, possono costituire documenti anagrafici utili per accertare l’identità.
Al momento della domanda è consigliabile fare richiesta di essere ascoltati personalmente dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale competente. Il richiedente ha l’obbligo, se convocato, di presentarsi in Commissione.
Al momento della domanda il richiedente eleggerà un domicilio presso il quale saranno inviate tutte le comunicazioni o gli appuntamenti, pertanto è utile che sia aggiornato o che chi vi abita trasmetta tempestivamente le comunicazioni.
Nei giorni immediatamente successivi alla domanda la Questura dovrebbe rilasciare un attestato nominativo, in attesa del permesso di soggiorno per richiesta asilo politico, entro 30 giorni.
Il rilascio del permesso per richiesta asilo avviene qualora la Questura, dopo avere effettuato accertamenti, abbia verificato che l’Italia è il paese competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale e che non sussistono gli estremi per un trattenimento nei CIE o per l’accoglienza nei CARA.

Il Prefetto stabilisce un luogo di residenza o un’area geografica dove i richiedenti possono muoversi.

Chi non può ottenere protezione

Non può essere riconosciuto rifugiato o beneficiario di protezione sussidiaria chi rientra nelle seguenti categorie:
chi abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l’umanità;

chi abbia commesso un crimine grave di diritto comune al di fuori del paese di accoglimento e prima di esservi ammesso in qualità di rifugiato;

chi si sia reso colpevole di azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

La valutazione sulla inammissibilità alla procedura rispetto ai reati e crimini gravi non può essere effettuata dalla Questura che riceve la domanda ma deve essere effettuata dalla Commissione territoriale competente.

Se lo straniero è considerato un pericolo per la sicurezza e l’ordine dello Stato la sua domanda non sarà riconosciuta, ma dovrà comunque essere esaminata.

La domanda può essere, inoltre, rigettata per manifesta infondatezza quando risulta la palese insussistenza dei presupposti previsti dal decreto sulle qualifiche, o quando risulta che la domanda e’ stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.

Chi decide della domanda?

L’autorità competente alla decisione in merito alla domanda di protezione internazionale è la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

Le Commissioni attualmente sono dieci, portate a venti con il Decreto Legge n. 119 del 22 agosto 2014.

La Commissione competente è quella del luogo nel quale la domanda è stata presentata, salvo il caso in cui sia disposto il trattenimento o l’accoglienza nei CARA, per il quale è competente la Commissione nella quale si trova il centro.

Quali sono gli esiti possibili dell’audizione presso la Commissione Territoriale?

La Commissione Territoriale può riconoscere una forma di protezione internazionale, asilo politico o protezione sussidiaria, non riconoscere alcuna forma di protezione, rigettare la domanda per manifesta infondatezza, valutare la domanda inammissibile (qualora sia già stata esaminata da altro paese europeo), oppure, per motivi non riconducibili alla sicurezza della persona ma per gravi motivi umanitari, può chiedere alla Questura il rilascio di un permesso per protezione umanitaria

La normativa è molto precisa circa la definizione di:

atti di persecuzione e motivi di persecuzione che, se riconosciuti, consentiranno al richiedente di avere riconosciuto lo status di rifugiato; oppure di

danno grave, che se riconosciuto, consente al richiedente di avere riconosciuta la protezione sussidiaria.

Lo status di rifugiato

Lo status di rifugiato è riconosciuto in presenza di atti di persecuzione per determinati motivi:

  1. Atti di persecuzione

Ai fini della valutazione del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione come stabilito dalla Convenzione di Ginevra, devono alternativamente:

  1. a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa;
  2. b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona una violazione grave dei diritti umani fondamentali;

Gli atti di persecuzione possono, tra l’altro, assumere la forma di:

  1. a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;
  2. b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;
  3. c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;
  4. d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;
  5. e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti considerati crimini di guerra o contro l’umanità;
  6. f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l’infanzia.
  7. Motivi di persecuzione
  8. Al fine del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione devono essere riconducibili ai motivi di:
  9. a) “razza”;
    b) “religione”;
    c) “nazionalità”;
    d) “particolare gruppo sociale”;
    e) “opinione politica”.

Nell’esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato, è irrilevante che il richiedente possegga effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall’autore delle persecuzioni.

Il riconoscimento dello status di rifugiato consente il rilascio:

di un permesso di soggiorno per asilo politico della durata di 5 anni;

del titolo di viaggio per rifugiati per potersi recare all’estero;

del tesserino di rifugiato che consente ulteriori rinnovi e pratiche;

di fare richiesta di cittadinanza per naturalizzazione dopo soli 5 anni;

di ricongiungere la propria famiglia, o effettuare una coesione, in base ai requisiti previsti dalla legge (art.29 bis D.lgs. 286/98), ma senza dimostrare alloggio e reddito, e con facilitazioni per quanto riguarda i documenti attestanti il legame familiare;

accesso all’occupazione;

accesso all’istruzione;

assistenza sanitaria e sociale (invalidità civile, assegno di accompagnamento, assegno di maternità) a parità coi cittadini italiani.

La protezione sussidiaria

La protezione sussidiaria è riconosciuta in presenza di danno grave ai danni della persona.

Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi:

  1. a) la condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte;
  2. b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
  3. c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Il riconoscimento della protezione sussidiaria consente:

il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria della durata di 5 anni;

il rilascio del titolo di viaggio per potersi recare all’estero;

di ricongiungere la propria famiglia, o effettuare una coesione, in base ai requisiti previsti dalla legge (art.29 bis D.lgs. 286/98), ma senza dimostrare alloggio e reddito, e con facilitazioni per quanto riguarda i documenti attestanti il legame familiare;

accesso all’occupazione;

accesso all’istruzione;

assistenza sanitaria e sociale (invalidità civile, assegno di accompagnamento, assegno di maternità) a parità coi cittadini italiani.

Audizione del richiedente

L’audizione non è obbligatoria, ma il richiedente ha l’obbligo di presentarsi se convocato. La Commissione territoriale può decidere anche senza intervistare la persona, qualora ritenga di avere elementi sufficienti per concedere la protezione internazionale.

La Commissione comunica alla Questura la data dell’audizione e questa poi provvederà a comunicarla al richiedente presso il domicilio indicato sul permesso di soggiorno o presso il centro dove è trattenuto/accolto.
È importante, e obbligatorio, aggiornare il domicilio al momento del rinnovo del permesso.

Qualora il richiedente non si presenti senza aver richiesto il rinvio la domanda sarà esaminata in base alla documentazione inviata.

Quali sono i tempi ed i modi per l’esame della domanda?

L’esame della domanda tramite convocazione del richiedente dovrebbe avvenire entro 30 giorni dalla richiesta e la decisione dovrebbe essere presa nei tre giorni successivi.
Nel caso in cui la domanda risulti palesemente fondata, o nel caso in cui la domanda sia presentata da una persona che rientra tra le categorie vulnerabili, o da un richiedente trattenuto, la domanda è esaminata in via prioritaria.

Riesame

In caso di esito negativo è possibile presentare istanza di riesame.

La richiesta si può fare solo nel caso in cui ricorrano elementi nuovi o documenti prima non reperibili.

E’ necessario comunque fare ricorso per poter permanere in Italia.

Ricorso

Il ricorso si presenta presso il Tribunale ordinario. Il Tribunale competente è quello che ha sede nel capoluogo del distretto della Corte d’appello in cui ha sede la Commissione Territoriale.

Il ricorso sospende l’espulsione, ma le recenti modifiche normative prevedono numerose eccezioni:
chi ha avuto il diniego in seguito all’audizione alla quale non si era presentato;
il richiedente la cui domanda è stata rigettata per manifesta infondatezza;
chi è stato inviato ai CARA perché irregolarmente presente o ai CIE.

Il ricorrente può chiedere al Tribunale, contestualmente al deposito del ricorso, la sospensione del provvedimento per gravi e fondati motivi.

I termini per il ricorso previsti dalla legge sono 30 giorni. In seguito al ricorso la legge dispone che sia rilasciato un permesso di soggiorno.

Nel caso di sentenza negativa o di rigetto emessa dal giudice in primo grado, con la vecchia procedura sarà possibile proporre appello, invece con la nuova procedura, entrata in vigore attraverso il cd. decreto Minniti, sarà proponibile solo ricorso per Cassazione.

Il ricorrente ha diritti, se sussistono i requisiti di reddito, al gratuito patrocinio a spese dello stato. Il reddito può essere autocertificato.

A tal proposito, si ricorda che lo studio legale potrà garantire un assistenza giudiziale del richiedente asilo sull’intero territorio nazionale, e se sussistenti i requisiti reddituali, avrà il diritto di accedere al gratuito patrocinio a spese dello stato.

Avv. Fedele Ercolano

Studio Legale “Il Mio Diritto”

Consulenza ed Assistenza Legale Civile, Penale, Lavoro e Previdenza

 

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