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mediazione civile obbligatoria

Riparte la Mediazione Civile Obbligatoria

mediazione civile obbligatoriaCOS’E’ LA MEDIAZIONE

E’ una ATTIVITA’ PROFESSIONALE per la gestione dei conflitti attraverso l’ascolto delle ragioni e delle posizioni dei contendenti e l’individuazione di soluzioni possibili esercitata da una persona “terza” imparziale, neutrale: IL MEDIATORE.

L’obiettivo è condurre le parti alla ricerca di una soluzione che venga ritenuta accettabile e soddisfacente e nella formulazione di una proposta per la risoluzione del conflitto. L’accordo raggiunto con la collaborazione del mediatore è omologato dal giudice e diventa esecutivo. Nel caso di mancato accordo il mediatore può fare una proposta di risoluzione della lite che le parti restano libere di accettare o meno.
La mediazione è OBBLIGATORIA e non è possibile andare in giudizio senza aver tentato la procedura di MEDIAZIONE. Con essa, il legislatore vorrebbe ridurre l’eccessivo numero di contenziosi presenti in Italia (tra i più alti in Europa), che da decenni congestiona la macchina della giustizia italiana e rallenta la competitività del belpaese.

A breve l’entrata in vigore
L’applicazione delle disposizioni sulla mediazione è sospesa fino a 30 giorni dopo la conversione in legge del “decreto del fare”. Ora, diamo un rapido sguardo alle novità e differenze rispetto alla vecchia mediazione civile obbligatoria, introdotta con d.lgs n. 4 del 28 marzo 2010 e successivamente dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 235/2012. La mediazione riparte: ma solo per un periodo sperimentale di quattro anni.

Condizione di procedibilità e assistenza obbligatoria
La mediazione sarà obbligatoria. Pertanto, è necessario adire un organismo di mediazione se si intende (in caso di fallimento dell’accordo) iniziare successivamente una causa davanti al giudice. In tal senso, come condizione per avviare un giudizio in tribunale, la mediazione dovrà essere affrontata dal cittadino con la necessaria assistenza dell’avvocato. Senza il legale, in caso di esito negativo della mediazione, non si potrà fare causa.

Materie
La mediazione è obbligatoria solo in determinate materie (condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, per cui rimane esclusa la cd l’infortunistica stradale).
Il legale è tenuto a indicarle al proprio cliente, chiarendogli la necessità procedere, prima del giudizio, al tentativo di mediazione.

Primo incontro, gratuità e possibilità di abbandonare la mediazione
Se dopo il primo incontro con il mediatore le parti non raggiungono l’accordo, l’organismo di mediazione non dovrà essere compensato (pertanto la mediazione è gratuita) e i cittadini potranno liberamente adire il tribunale per la causa.
Diversamente, le parti saranno libere di continuare i tentativi di conciliazione con il mediatore: solo in questo caso l’organismo matura il diritto al compenso. In ogni caso, a tutela delle parti, il procedimento dovrà avere una durata massima di tre mesi.
In pratica, il primo incontro di mediazione è diventato una sorta di filtro. Le parti, infatti, devono decidere se proseguire o meno la procedura: il mancato accordo all’esito di questo primo incontro è necessario e sufficiente a consentire l’accesso in tribunale e non fa scattare costi per i mediatori.

Titolo esecutivo
È stata prevista la possibilità di trasformare l’accordo conciliativo in titolo esecutivo con la semplice sottoscrizione degli avvocati che certificano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico. Diversamente, è necessaria l’omologazione del presidente del tribunale se l’accordo non è sottoscritto dai legali.

Competenza territoriale degli organismi di mediazione
Gli organismi di mediazione sono stati regolamentati secondo una competenza territoriale: la domanda di mediazione dovrà infatti essere indirizzata a un organismo del luogo del giudice territorialmente competente (ossia del tribunale ove, altrimenti, si sarebbe proposto il giudizio).

Avvocati mediatori
Gli avvocati sono mediatori di diritto. Ciò nonostante i dubbi rimangono e sorgono spontanei dalla lettura del testo normativo; in primo luogo, in riferimento alla competenza territoriale degli organismi i mediazione, allorquando non vi siano organismi territorialmente competenti nel comune ove è sorta la lite; in secondo luogo, in merito alla eventuale presenza personale degli assistiti alle operazioni di mediazione, considerato che gli avvocati-mediatori non ottengono per l’attività di negoziazione e/o mediazione prestata una vera e propria procura. Infine non bisogna trascurare, anche questa volta, eventuali profili di incostituzionalità della norma in questione.

Avv. Ercolano Fedele