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fondo garanzia vittime della strada

Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada

fondo garanzia vittime della strada

Il Fondo di Garanzia Vittime della Strada è amministrato dalla Consap spa, si finanzia con i contributi che tutte le imprese di assicurazioni operanti in Italia sono obbligate annualmente a versare alla Consap stessa per ogni singolo contratto assicurativo concluso.

 QUANDO INTERVIENE IL FGVS?

L’accesso ai benefici del FGVS (Fondo Garanzia Vittime della Strada) è consentito nei seguenti casi:

a) al fine di ottenere il risarcimento dei danni causati da veicoli o natanti non identificati (es. auto pirata).
Le categorie di danno risarcibili sono:
1) danno alla persona;
2) danno materiale, pagato oppure allorquando si siano verificati danni gravi alla persona, in caso contrario, il danno a cose non viene risarcito.

b) al fine di ottenere il risarcimento dei danni causati da veicoli o natanti non assicurati.
Le categorie di danno risarcibili sono:
1) danno alla persona;
2) danno materiale senza franchigia.

c) al fine di ottenere il risarcimento dei danni causati da veicoli o natanti assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa.
I danni risarcibili sono
1) alla persona
2) alle cose.

d) al fine di ottenere il risarcimento dei danni causati da veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario (es. furto).
I danni risarcibili sono sia alla persona che alle cose, limitatamente ai terzi non trasportati e a coloro che sono trasportati contro la propria volontà oppure che sono inconsapevoli della circolazione illegale, sia per i danni alla persona sia per i danni a cose.

e) allo scopo di ottenere il risarcimento a seguito di sinistri causati da veicoli spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato del cosiddetto Spazio Economico Europeo (cioè dai paesi della Unione Europea).
Anche in questo caso sono risarcibili:
1) i danni alla persona
2) i danni alle cose.

f) al fine di ottenere il risarcimento a seguito di sinistri causati da veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.
Sono risarcibili:
1) i danni alla persona
2) i danni alle cose.

g) Il FGVS è tenuto, inoltre, a risarcire i sinistri causati sul territorio di un altro Stato membro da veicoli ivi immatricolati che siano assicurati presso un’impresa con sede legale in Italia operante in tale altro Stato.

 LIMITI AL RISARCIMENTO.
Il danno è risarcito nei limiti dei massimali di legge previsti per i veicoli o i natanti della categoria cui appartiene il mezzo che ha causato il danno.

 PROCEDURA PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO.
La richiesta di risarcimento danni per tutte le ipotesi di intervento del FGVS deve essere, per legge, inoltrata, a mezzo racc. a/r.
Bisogna precisare che soprattutto nell’ipotesi di lesioni personali tale richiesta di risarcimento con lettera racc. a.r., è importante che sia preceduta da una denuncia-querela presso gli organi competenti di polizia, anche se, si sta facendo strada l’orientamento giurisprudenziale secondo cui; non può essere negato il risarcimento a carico del fondo vittime della strada soltanto in virtù dell’omessa denuncia del sinistro alla polizia da parte delle vittima (Corte di cassazione, con sentenza 2716/2014).

 La procedura

a) Ipotesi di sinistri causati da veicoli non identificati.
La richiesta di risarcimento danni, da redigere con le modalità sopra descritte, deve essere inoltrata direttamente all’Impresa Designata FGVS competente per territorio e alla Consap s.p.a..

b) Ipotesi di sinistri causati da veicoli non assicurati.
La richiesta di risarcimento danni deve essere inoltrata direttamente all’Impresa Designata FGVS competente per territorio e alla Consap s.p.a.

c) Ipotesi di sinistri causati da veicoli assicurati con Imprese poste successivamente in liquidazione coatta amministrativa.
In questo caso si distinguono tre diverse procedure.
1) Liquidazione dei danni a cura dell’Impresa Designata.
È il caso di sinistri causati da veicoli assicurati con imprese che al momento del sinistro si trovino in stato di liquidazione coatta amministrativa o vi vengano poste successivamente, i cui Commissari Liquidatori non siano stati autorizzati. In tal caso, la richiesta di risarcimento deve essere inoltrata direttamente all’Impresa Designata FGVS competente per territorio e alla Consap S.p.A.
2) Liquidazione dei danni a cura del Commissario Liquidatore dell’Impresa in liquidazione coatta.
La procedura si applica per i sinistri causati da veicoli assicurati con imprese che al momento del sinistro si trovino in stato di liquidazione coatta amministrativa o vi vengano poste successivamente, i cui Commissari Liquidatori siano stati autorizzati. La richiesta di risarcimento deve essere inoltrata direttamente nei confronti del Commissario Liquidatore.
3) Liquidazione dei danni a cura dell’Impresa Cessionaria:
La procedura si applica per i sinistri causati da assicurati con polizze di Imprese il cui portafoglio r.c. auto è stato trasferito ad altra Compagnia.La richiesta di risarcimento deve essere inoltrata direttamente alle Imprese Cessionarie, nei confronti delle quali va anche esercitata l’eventuale azione giudiziaria.Nel giudizio deve essere convenuto anche il Commissario Liquidatore.

d) Ipotesi di sinistri causati da veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario.
La richiesta di risarcimento danni va inoltrata direttamente all’Impresa Designata FGVS competente per territorio e alla Consap s.p.a.

Lo stesso dicasi anche per le seguenti ipotesi:

e) sinistri causati da veicoli spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo (Paesi della UE).

f) sinistri causati da veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.

 TERMINI PER LA CONCLUSIONE DELLA FASE DI RISARCIMENTO.
In tutte le ipotesi di intervento del FGVS sopra indicate, ad esclusione di quella relativa alla liquidazione del danno causato da imprese sottoposte a liquidazione coatta amministrativa l’azione giudiziaria per il risarcimento dei danni può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all’impresa designata FGVS ed alla CONSAP.

PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO.
Per i sinistri con lesioni a persone e cose il diritto al risarcimento del danno si prescrive in 2 anni dal verificarsi del sinistro.
Per i sinistri con decesso il diritto al risarcimento del danno si prescrive in 10 anni.
Il termine di prescrizione è interrotto dal momento in cui la denuncia di sinistro viene portata a conoscenza della Consap S.p.A. e della Impresa designata FGVS.

Avv. Fedele Ercolano