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Omicidio Stradale: ecco le novità della riforma

Legge-Omicidio-Stradale-2   Ad ormai 4 mesi dall’entrata in vigore della legge n. 41/2016, che ha introdotto la fattispecie dell’omicidio stradale (e delle lesioni causate da sinistro stradale), è possibile stilare un primo bilancio.

Il legislatore è stato sospinto dalle, purtroppo, sempre più frequenti “stragi su strada” e dall’opinione pubblica sempre più indignata per la frequenza, la gravità degli accadimenti e le pene ritenute non sempre adeguate.

La norma ha introdotto l’art. 589 bis c.p. “Omicidio Stradale” che prevede

  • la fattispecie generica di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale (reclusione da 2 a 7 anni);
  • una fattispecie aggravata (con pene da 8 a 12 anni) per l’omicidio colposo commesso da conducenti di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica grave (più di 1,5 grammi per litro) o di alterazione psicofisica dovuta a sostanze stupefacenti o pricotrope; il trattamento sanzionatorio rimane inalterato se si tratta di conducenti professionali in stato di ebbrezza “medio” (superiore a 0,8 gr. per litro )
  • le pene sono ridotte in costanza stato di ebbrezza medio, per i conducenti che abbiano superato i limiti di velocità, e che, in costanza di particolari violazioni e condotte (ad esempio, inversioni in prossimità di dossi o intersezioni, circolazione contromano, mancato rispetto della segnaletica semaforica).

Le pene sono ridotte fino alla metà in caso di concorso di colpa della vittima. Sono previsti, altresì,  aumenti di pena se l’autore del reato non ha conseguito la patente o circola col veicolo scoperto dalla copertura assicurativa o se la condotta cagioni la morte di più persone o lesioni a più persone, con aumenti di pena che possono arrivare a massimo 18 anni di reclusione.

È previsto anche un ulteriore aumento di pena laddove il conducente si dia alla fuga.

La novella legislativa ha suscitato sin da subito non poche perplessità ed interrogativi, in primis,  sembrerebbe essere esclusa la c.d. colpa generica (imperizia, negligenza ed imprudenza), stante la dizione letterale normativa facente riferimento alla “violazione delle norme su circolazione stradale” (c.d. colpa specifica).  Al secondo comma, l’aggravante è riferita esclusivamente ai “conducenti di veicoli a motore”, escludendosi pertanto gli altri utenti della strada diversi dai “conducenti di veicoli a motore” che abbiano causato sinistri mortali.

Inoltre la norma sembra istituire una presunzione di colpa e di causalità fra lo stato di ebbrezza ed il sinistro mortale.

L’evento lesivo deve essere infatti la concretizzazione del rischio specifico insito nella guida in elevato stato di ebbrezza, pertanto, sarà necessario verificare che l’evento sia dovuto proprio all’incapacità del conducente di osservare le regole sulla circolazione stradale in ragione dell’alterazione delle sue condizioni psico-fisiche dovute all’ingestione di alcool o stupefacenti.

In conclusione l’intento punitivo del legislatore appare compiutamente raggiunto: innalzare le pene in caso di omicidio stradale, rischiando tuttavia di ridurre la legge penale ad un “obbligo alla punizione esemplare”.

Indubbiamente, potrebbe anche essere condivisibile un aumento delle pene (sebbene spropositato per un reato “colposo” anche in virtù dei termini prescrizionali raddoppiati), ma non appare un intervento risolutivo, essendo necessaria a) una maggiore sensibilizzazione alla sicurezza stradale; b) un cambiamento educazionale; ed in fine c) un intervento giudiziario. Per non parlare delle “strade della morte” che continuano a mietere vittime ogni anno, che non vengono messe in sicurezza, o di fattispecie come la guida senza patente,  legge che era impunemente sottovaluta (ed ora depenalizzata).

Avv. Alessandro Gammieri

Studio Legale “Il Mio Diritto”

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