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Estinzione del Reato e condotte riparatorie: la riforma penale Orlando e art. 162-ter c.p.

 

la consulenza tecnicaLA RIFORMA PENALE ORLANDO E LE NUOVE FORME DI ESTINZIONE DEL REATO.

A distanza di qualche mese dall’entrata in vigore della legge n. 103 del  23.06.2017, c.d. riforma penale “Orlando” dal nome del Ministro della Giustizia promotore, divenute effettiva il 03.08.2017, è possibile stilare un primo bilancio sull’applicazione dell’art. 162 ter c.p. rubricato “Estinzione del reato per condotte riparatorie.”

La citata norma rientra nel novero degli interventi legislativi degli ultimi anni che hanno visto la depenalizzazione di diversi reati (anche abbastanza gravi), al fine di velocizzare l’apparato della giustizia e ridurre i tempi della celebrazione dei processi penali.

L’art. 162 ter prevede che, per i reati perseguibili a querela di parte, il giudice, “sentite le parti”, avendo appurato la condotta riparatoria (restituzione o risarcimento) dell’imputato o il tentativo di risarcire il danno cagionato mediante un’offerta reale (anche se non accettata dalla persona offesa, ma ritenuta congrua dal giudicante), possa “dichiarare” l’estinzione del reato.

Sin dall’immediatezza, la norma ha destato non pochi dubbi tra avvocati penalisti ed altri addetti ai lavori, palesando sin da subito evidenti limiti e costrizioni ritenute incongrue ed incompatibili con l’ordinamento.

In primo luogo, pur trattandosi di reati procedibili a querela, e pertanto remissibili, si spoglia la persona offesa della possibilità di procedere in giudizio, anche  a seguito di gravi reati e soprusi, andando a ledere la garanzia costituzionale prevista dall’art. 24 Cost. che sancisce la possibilità, per ogni cittadino, di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti od interessi legittimi.

Difatti, la norma prevede la totale discrezionalità del giudicante nel valutare congruo il risarcimento o l’offerta reale, anche se ritenuta insufficiente dalla persona offesa, laddove la locuzione “sentite le parti” non significa altro che il giudice è tenuto a verificare che l’offerta sia stata realmente effettuata o che il risarcimento sia stato effettivamente pagato.

Le prime applicazione dell’art. 162 ter hanno destato scalpore, in particolare a seguito del caso di stalking avvenuto a Torino, ove il giudice ha ritenuto congrua l’offerta risarcitoria pari ad € 1.500.

Correttivi alla normativa pare siano in arrivo, e per l’ennesima volta si assisterà ad una legislazione di “pancia”, sospinta ed ispirata più dall’opinione pubblica e dai salotti, che da reali progetti di riforma penale seri e funzionali per il processo penale italiano.

Lo scrivente ritiene che, al fine di proseguire con l’intento deflattivo palesato dal legislatore, ovvero di convertire l’ordinamento penale italiano in un modello di “giustizia riparativa” simile a quello di molti altri paesi, le novelle legislative non siano ancora terminate, anzi, molto  probabilmente ci sarà da aspettarsi, a breve, una modifica riguardante la perseguibilità di molte fattispecie da reati procedibili d’ufficio in reati perseguibili su querela di parte.

Avv. Alessandro Gammieri

Penalista Studio Legale “Il Mio Diritto”

Consulenza ed Assistenza Legale Civile, Penale, Lavoro e Previdenziale.

Gruppo “New-d Economy”