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diritto alle ferie e congedo matrimoniale

Diritto alle Ferie e Congedo Matrimoniale.

diritto alle ferie e congedo matrimonialeFerie e Congedo Matrimoniale: quali differenze e tutele per il lavoratore?

 

IL DIRITTO ALLE FERIE.

“Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.”

Così, il 3° comma dell’art. 36 della Costituzione Italiana, riconosce in modo netto e deciso il diritto del lavoratore a reintegrare le energie psicofisiche spese nello svolgimento della prestazione lavorativa, godendo irrinunciabilmente di ferie e riposi settimanali retribuiti.
Il lavoratore ha diritto a godere di almeno due settimane di ferie continuative nel corso dell’anno di maturazione e di due settimane residue nei diciotto mesi successivi, per un totale di almeno quattro settimane l’anno (art. 10, D.Lgs. n. 66/2003 ed art. 2109, Cod. Civ.)
Le ferie maturano mensilmente, in ragione di un dodicesimo per ogni mese lavorato.
Il datore di lavoro non può, nemmeno con il consenso del lavoratore, comprimere tale diritto previo pagamento di una somma di denaro.

Soltanto in casi particolarissimi, la legge prevede la possibilità di monetizzare i giorni di riposo corrispondendo al lavoratore una congrua indennità sostitutiva di ferie non godute.

Ciò è possibile, ad esempio, qualora il rapporto di lavoro cessi anticipatamente a causa di dimissioni o licenziamento ed il lavoratore abbia accumulato giorni di ferie arretrati di cui non ha ancora goduto.

QUANDO E’ POSSIBILE ANDARE IN FERIE.
La determinazione del periodo feriale viene decisa dall’imprenditore, tenendo conto delle esigenze dei singoli lavoratori e della necessità di comunicare il periodo feriale con congruo preavviso, così da consentire al lavoratore la possibilità di organizzare il proprio tempo libero come meglio ritiene opportuno.
L’imprenditore non può decidere forzatamente e senza adeguata motivazione il periodo di riposo del lavoratore. Le ferie, infatti, devono sempre rispondere ad una esigenza del lavoratore stesso e devono, nei limiti del possibile, essere concordate. Se ciò non accade, il lavoratore ha la facoltà di far presente al datore di lavoro le proprie esigenze ed opporsi ad eventuali imposizioni arbitrarie ed illegittime, pretendendo di rendere la propria prestazione lavorativa e di godere del riposo in un periodo differente, opportunamente concordato (sul punto Cass. 6431/91.)
Similmente, il lavoratore non può assentarsi arbitrariamente e senza il consenso dell’imprenditore, in un periodo che non coincida con quello fissato di concerto con il datore di lavoro (sul punto Cass. 5393/92).
Insomma, è sempre necessario trovare la giusta sintesi tra gli interessi in gioco e concordare, per quanto possibile, il c.d. piano ferie aziendale.

LA MALATTIA INTERROMPE IL GODIMENTO DELLE FERIE.
La malattia insorta prima o durante il periodo di ferie ne sospende o interrompe il decorso e non incide sulle stesse. Il lavoratore potrà, dunque, fruirne regolarmente in un momento successivo, purchè abbia avuto premura di comunicare tempestivamente l’insorgere della malattia al datore di lavoro (così Cass. N. 6808/96; C. Cost. n. 616/87; C. Cost. n. 297/90; C. Giust. CE 10 Settembre 2009 C-277/08)

IL CONGEDO MATRIMONIALE.
In aggiunta al periodo di ferie annuali, il lavoratore che abbia superato il periodo di prova, ha diritto a fruire del c.d. Congedo Matrimoniale retribuito in occasione del matrimonio avente validità civile.
Tale congedo ha durata di almeno quindici giorni, non può essere computato nel periodo di ferie annuale, ne’ può coincidere con il periodo di preavviso.
Di regola, il lavoratore può liberamente fruire del congedo dopo le nozze, purchè non ad eccessiva distanza dalla data in cui viene celebrato il matrimonio. (in tal senso Cass. N. 9150/12)
Qualora l’azienda non rispetti le regole fissate dal legislatore, il lavoratore potrà sempre rivolgersi ad un Avvocato specializzato ed adire il competente Giudice del Lavoro per vedere fatti salvi i propri diritti ed ottenere un congruo risarcimento del danno subito in conseguenza dell’illegittimo comportamento tenuto dal datore di lavoro.

     Avv. Ferdinando D’Ambrosio

     Studio Legale

     Consulenza ed Assistenza Legale Civile, Penale, Lavoro e Previdenza

     Gruppo “New-d Economy”