Approfondimenti

Tipi di Pignoramento e recupero crediti

recupero-crediti-avvocatoVARIE TIPOLOGIE DI PIGNORAMENTO, EFFICACIA E PROBLEMATICHE.

Tutte le volte in cui il creditore intende procedere all’esecuzione forzata nei confronti del debitore deve:

– rivolgersi ad un avvocato esperto in materia di recupero crediti;

– individuare con esattezza i beni sui quali agire;

– dare precise istruzioni all’ufficiale giudiziario, indicando i soggetti destinatari dell’esecuzione forzata, l’oggetto del pignoramento (conto in banca, stipendio o pensione, beni immobili,ecc.) e il luogo del pignoramento;

– predisporre i relativi atti.

La legge, infatti, non prevede che l’ufficiale giudiziario abbia poteri investigativi: egli è legittimato solo a ricevere richieste di azioni esecutive mirate su beni specifici già individuati dal creditore con l’ausilio dello Studio legale cui si è affidato.

La legge stabilisce varie tipologie di esecuzione forzata, che può avviare il creditore, brevemente esamineremo quali sono.

 

Il pignoramento immobiliare.

In presenza di beni immobili intestati o cointestati al debitore, si può procedere con il pignoramento immobiliare.

L’esistenza di immobili pignorabili è facilmente rinvenibile attraverso una ricerca presso i competenti uffici (Uffici provinciali dell’Agenzia del territorio) che, mediante la consultazione di registri pubblici, consente di verificare altresì la presenza di eventuali altri pignoramenti o eventi pregiudizievoli (ad es. la presenza di ipoteche).

È la procedura che garantisce maggiore possibilità di successo per il creditore, soprattutto per la pressione psicologica che esercita sul debitore di essere privato del proprio tetto, che lo porta spesso a pagare bonariamente.

Gli svantaggi legati alla scelta della procedura esecutiva immobiliare riguardano i tempi e i costi.

I costi della procedura sono ingenti e le spese vengono anticipate dal creditore.

I tempi non sono mai brevi, in media, la procedura dura 4/5 anni.

Visti costi e tempi elevati, tale procedura è spesso utilizzata dalle pubbliche amministrazioni per il recupero di crediti di medio-alto valore (ad. es. Equitalia, Agenzia delle Entrate ecc.)

 

Il pignoramento presso terzi.

Conti correnti

Quando si è a conoscenza di rapporti di conto corrente intrattenuti dal debitore presso una o più banche si può procedere con il pignoramento presso terzi. Tale procedura inizia con un atto di pignoramento presso terzi da notificare, oltre che al debitore, anche alla banca o alle banche presso cui il debitore risulta avere somme depositate.

Il nominativo della banca depositaria può essere desunto da circostanze attinenti lo svolgimento dell’attività commerciale del debitore, quali l’emissione di assegni o le modalità di pagamento richieste dallo stesso debitore.

La procedura presso terzi è particolarmente rapida ed efficace dal momento che pone un vincolo immediato sulle somme o sui beni detenuti dal terzo pignorato, fermo restando la cd. dichiarazione di quantità fornita da quest’ultimo sulle somme pignorate.

Stipendi, compensi, pensioni, ecc.

Anche l’esistenza di un rapporto di lavoro dipendente, nel caso di debitore persona fisica, consente di procedere con il pignoramento presso terzi dello stipendio o del compenso presso il datore di lavoro (terzo pignorato).

Anche in questo caso, una volta individuato il rapporto di lavoro o di previdenza da pignorare, le possibilità di successo sono elevate.

Rapporti contrattuali (crediti)

Altresì, se il debitore risulta essere, a sua volta, creditore di somme nei confronti di un terzo, è possibile procedere con il pignoramento presso terzi di tali somme presso il terzo contraente (ovvero il debitore del debitore).

 

Il pignoramento mobiliare presso il debitore

Beni mobili

Si può procedere con il pignoramento mobiliare presso il debitore nel caso di debitore persona fisica. In tale ipotesi, il creditore è tenuto a indicare unicamente l’indirizzo della sede o della residenza del debitore e sarà l’ufficiale giudiziario che procederà alla individuazione di beni eventualmente pignorabili.

Le possibilità di successo sulla procedura, ai fini dell’effettivo recupero del credito non sono elevate. La procedura viene utilizzata più spesso come strumento di pressione nei confronti del debitore per provocare pagamenti anche rateizzati o parziali del debito o, in certi casi, come azione prodromica ad una richiesta di fallimento.

Automobili

Il pignoramento mobiliare presso il debitore può avere a oggetto anche automobili del debitore che possono essere pignorati secondo le modalità descritte per i beni mobili.

La procedura non va confusa con le c.d. ganasce fiscali poste in essere dalle pubbliche amministrazioni, tramite fermo amministrativo su veicoli a motore posto in essere dai vari agenti della riscossione (Equitalia, Geset, Romeo Gestioni, Pubbliservizi ecc.)

 

Esecuzione in forma specifica.

Trattasi di inadempimento di un preciso obbligo di fare o non fare (per es. lasciar libero un immobile concesso in locazione a seguito di sfratto oppure restituire un bene), in tal caso il creditore deve chiedere con l’ausilio del suo avvocato che l’obbligo sia imposto al debitore dall’ufficiale giudiziario in modo forzoso.

 

Cumulo dei mezzi di esecuzione forzata

Nella valutazione di quale sia il mezzo di espropriazione più efficace è bene azionare più forme di espropriazione contemporaneamente o anche in tempi successivi.

Il creditore può ricorrere al cumulo laddove, ad esempio, debba recuperare un credito particolarmente elevato e abbia rivenuto più beni da aggredire o se un mezzo non si rivela particolarmente efficace o anche solo per aumentare la pressione sul debitore.

In tale ottica, prima di procedere è sempre opportuno valutare col proprio avvocato di fiducia il “piano di battaglia” più efficacie da intraprendere.

 

Ricerca telematica dei beni da pignorare

L’articolo 492-bis del codice di rito prevede la possibilità che il presidente del tribunale, su istanza del creditore, autorizzi la ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche. In tal modo, il presidente del tribunale, dispone che l’ufficiale giudiziario effettui l’accesso, attraverso collegamento diretto, alle banche dati delle pubbliche amministrazioni e in quelle degli enti previdenziali per l’acquisizione di tutte le informazioni che possono risultare utili al creditore per individuare le cose e i crediti da sottoporre ad esecuzione.

 

Pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario

Il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell’ufficiale giudiziario la somma per cui si procede comprensiva delle spese, da consegnare al creditore (art. 494 c.p.c.).

 

Conversione e riduzione del pignoramento

Il debitore, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione, può chiedere che le cose o i crediti pignorati siano sostituiti da una somma di denaro comprensiva delle spese di esecuzione e dell’importo dovuto al creditore o ai creditori, inclusi capitale, interessi e spese.

Inoltre, su istanza del debitore o d’ufficio, il giudice dell’esecuzione può anche disporre la riduzione del pignoramento, una volta sentiti i creditori e quando il valore dei beni è superiore all’importo di crediti e spese.

 

Crediti impignorabili

Vi sono delle categorie di beni che la legge definisce impignorabili per il loro valore morale o indispensabilità nella vita quotidiana, per cui non possono essere sottratti al debitore. Rientrano i crediti alimentari, l’assegno di maternità,le indennità per malattie o infortuni, gli assegni di povertàfedi nuziali e oggetti di culto religioso per i beni ad alto valore morale ed elettrodomestici di prima necessità fra beni materiali indispensabili, ecc.

 

Avv. Fedele Ercolano

Studio Legale

Consulenza ed Assistenza Legale Civile, Penale, Lavoro e Previdenza