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Giudizio di Ottemperanza e Recupero Crediti P.A.

     Il giudizio di ottemperanza dinanzi al TAR

Il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo è il procedimento utilizzato per dare esecuzione ad una sentenza inoppugnabile, nei confronti di una pubblica amministrazione o ente pubblico, che non abbia ancora adempiuto alla medesima sentenza di condanna o pagamento.

In questo periodo storico, la crisi economica che stiamo attraversando, ha colpito, oltre, alle famiglie ed imprese, soprattutto la pubblica amministrazione. Nel contempo, sono numerose le aziende che attendono da troppo tempo che la pubblica amministrazione soddisfi un loro un credito.

Così, per evitare il lungo iter legale dei pignoramenti forzati, previsti nella giurisdizione ordinaria per ottenere in concreto un recupero crediti, si può ricorre ad un strumento alternativo, ovvero il giudizio di ottemperanza dinanzi al Tribunale amministrativo regionale.

Pertanto, il giudizio di ottemperanza è una procedura che può essere utilizzata per il recupero crediti vantati nei confronti della Pubblica amministrazione in alternativa rispetto al pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi.

Per poter utilizzare il giudizio di ottemperanza è però necessario che l’esistenza del credito e l’inadempimento della Pubblica amministrazione siano stati accertati in una sentenza o in un altro provvedimento analogo.

Il giudizio di ottemperanza, infatti, può essere impiegato non solo per dare attuazione alle sentenze del giudice amministrativo, ma anche per dare concreta esecuzione a:

  1. sentenze passate in giudicato perché non impugnate, emesse dal giudice ordinario, cioè dal Tribunale o dal Giudice di pace;
  2. provvedimenti equiparati alle sentenze passate in giudicato, (es. i decreti ingiuntivi non opposti e diventati definitivi);

Per ottenere la concreta esecuzione di una sentenza, il giudizio di ottemperanza deve essere proposto, con l’ausilio del proprio avvocato di fiducia, dinanzi Tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che emesso il provvedimento di cui viene chiesta l’attuazione (es. se la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza è stata emessa dal Tribunale di Napoli, il giudizio di ottemperanza dovrà essere proposto al T.A.R. della Campania presso la sede di Napoli).

Bisogna precisare che, rispetto al passato, non è necessario inviare alcuna preventiva diffida scritta alla Pubblica amministrazione inadempiente per poter avviare il giudizio di ottemperanza, però, prima di iniziare il giudizio di ottemperanza è necessario verificare che:

  • la sentenza o il decreto ingiuntivo siano stati notificati sia per il passaggio in giudicato che per l’esecuzione forzata;
  • siano trascorsi 120 giorni dalla notifica della sentenza o del decreto ingiuntivo;
  • sia stata acquisita una attestazione di avvenuto passaggio in giudicato della sentenza o di non opposizione del decreto ingiuntivo.

Ovviamente, per proporre il giudizio di ottemperanza è necessario che il proprio avvocato difensore notifichi un ricorso alla Pubblica amministrazione e a tutte le parti che hanno partecipato al giudizio definito dalla sentenza.

Se viene accolto il ricorso, il giudice ordina l’ottemperanza del provvedimento, emette cioè una nuova sentenza nella quale assegna un termine entro il quale la Pubblica amministrazione deve adempiere.

In caso ancora di inadempimento dell’amministrazione resistente, il giudice fissa altresì una sanzione pecuniaria (cd. astreintes, ossia forme di coercizione indiretta, con le quali il giudice amministrativo sanziona il ritardo nell’adempimento da parte della pubblica amministrazione)  e dispone l’intervento di un commissario straordinario, cd. commissario ad acta, il quale provvede ad obbligare concretamente la Pubblica amministrazione debitrice al pagamento della somma dovuta.

Più precisamente, il commissario ad acta è un ausiliario del giudice che ha il compito di sostituirsi alla Pubblica amministrazione inadempiente, così da consentire al creditore di ottenere il pagamento dei suoi crediti.

Per poter proporre il giudizio di ottemperanza è necessario pagare una somma dovuta a titolo di contributo unificato di € 300,00, anche se per taluni casi, come ad esempio, l’attuazione, nonche la liquidazione dei cd. decreti legge pinto, non è previsto il versamento del contributo unificato.

Ricapitolando, ecco quali sono le attività da svolgere per chiedere il giudizio di ottemperanza:

  1. che la sentenza sia stata notificata sia per il passaggio in giudicato che per l’esecuzione forzata;
  2. che siano decorsi i 120 giorni dalla notifica del titolo;
  3. che sia stata rilasciata una attestazione di avvenuto passaggio in giudicato della sentenza.
  4. che il ricorso per ottemperanza sia stato notificato all’Ente debitore;
  5. l’iscrizione a ruolo dovrà avvenire entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del ricorso;
  6. che il contributo unificato da pagare per l’iscrizione è di € 300,00 da apporre sulla nota di iscrizione a ruolo;
  7. che al momento della iscrizione a ruolo, si debba compilare e depositare un istanza di fissazione dell’udienza camerale (diversamente si rischia la perenzione);

Ragion per cui, accertata la regolarità della documentazione prodotta, il giudice amministrativo accoglierà il ricorso determinando termini per l’adempimento e sanzioni per l’inadempimento, in tal caso, ci saranno buone possibilità che la Pubblica Amministrazione pagherà le somme dovute prima dell’intervento del Commissario ad acta, ovviamente, il giudice amministrativo, con la sentenza, si pronuncerà anche per le spese processuali sostenute in favore del proprio avvocato di fiducia.

Avv. Fedele Ercolano

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